MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

By Giugno 22, 2021economia-finanza

Il 12 gennaio 2019 sono state introdotte delle modifiche per quanto riguarda il Codice della crisi d’impresa, con conseguenti interventi circa l’articolo 2086 del Codice Civile.

Nel testo precedente vi era sancito come l’imprenditore fosse a capo dell’impresa e fossero a lui sottoposti dipendenti e collaboratori. Nella nuova modifica viene resa nota l’esigenza di istituire un assetto organizzativo che svolga un controllo ed un monitoraggio costante per l’eventualità della crisi di impresa, anche nella prospettiva in cui si debba intervenire tempestivamente per il superamento della stessa e il recupero della continuità aziendale.

Ciò di fatto pone le Società a responsabilità limitata (srl) al pari delle Società per azioni (SpA), qualora venga riportato all’attivo uno stato patrimoniale di almeno 4.400.000 euro o ricavi di almeno 8.800.000 euro.
Dunque devono essere introdotti maggiori controlli, al fine di arginare, monitorare ed eventualmente meglio gestire il possibile rischio d’impresa e l’eventualità di insolvenza, facendo riferimento a strumenti come l’analisi della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, e via dicendo.

L’intenzione di questa modifica è quella di accordare contestualmente l’esigenza dei creditori, che puntano alla solvenza del credito nel loro confronti, da un lato, e , dall’altro, quella dell’imprenditore, che costantemente cerca di sanare la propria azienda, preservandola.

All’articolo 2086 viene quindi aggiunto un secondo comma, che così recita: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Necessario maggiore controllo quindi, che eviti situazioni potenzialmente e fattualmente patologiche che possano influire nel benessere dell’azienda.

Vi è ovviamente una fisiologica differenziazione per quanto riguarda l’intervento che l’imprenditore individuale è chiamato ad adottare, che si limita alla mera introduzione di misure che riescano a rilevare e monitorare la crisi imprenditoriale, e quelle richieste all’imprenditore collettivo, i cui provvedimenti sono orientati anche alla rilevazione della crisi, ma non esclusivamente.

Sono ovviamente previste delle sanzioni qualora le aziende non si adeguino tempestivamente alle modifiche introdotte. Si evince tuttavia che i soggetti principali della modifica dell’articolo 2086 siano solo determinati enti e soggetti, specialmente di dimensioni considerevoli.

Un’ulteriore modifica è stata apportata all’articolo 2477, sempre nei primi mesi del 2019, che resta nell’ambito di un apporto di maggiore controllo per le srl e le cooperative a responsabilità limitata. Viene esposta anche qui la necessità della nomina di un revisore unico e/o organo di controllo, che dovrà occuparsi della redazione di un bilancio consolidato, del controllo di una società che sia obbligata alla revisione dei conti e che abbia all’attivo uno stato patrimoniale di 4 milioni di euroe dei ricavi del medesimo importo.

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